Veneto: nuove regole per aree idonee, fotovoltaico e accumuli
lunedì 13 luglio 2026
Il Ddl ulteriori aree idonee del Veneto sarà approvato dalla Giunta entro fine luglio e quindi inviato al Consiglio regionale. Il testo, presentato il 10 luglio da Bitonci e Zecchinato, si inserisce in una cornice energetica più ampia che comprende la valutazione ambientale di zone di accelerazione terrestri basate su fotovoltaico e accumuli, la riassegnazione di concessioni idroelettriche e il rafforzamento della formazione CER.
In ambito finanziario, la regione ha incassato 99 milioni di euro di canoni idroelettrici da destinare a sanità, trasporti, scuole e infrastrutture, e ha rifinanziato 23 milioni per l’efficientamento energetico delle imprese. È prevista anche la formazione continua degli enti locali sui CER e lo studio di alternative per 34 concessioni idroelettriche.
Secondo Confartigianato, tra febbraio e maggio 2026 il Veneto è stato la seconda regione italiana per aumenti dei prezzi di elettricità e gas (+12,2%).
Il Ddl si fonda sull’articolo 11-bis del Testo unico rinnovabili, modificato dal Dl 175/2025, e sarà discusso nell’ultima settimana di luglio. Definisce le regole per le superfici agricole (Sau) e per gli impianti di accumulo e agrivoltaico.
Sau regionale: 835.231 ettari. Il limite per ulteriori aree idonee è 0,8% (6.681,84 ha), includendo agrivoltaico. A livello comunale la soglia è 2% (può salire al 3% solo per autoconsumo industriale o CER). Si prevede un sistema di monitoraggio regionale basato su fascicolo aziendale e Suer, con priorità a superfici già trasformate.
Le aree idonee privilegiano siti già infrastrutturati: Pedemontana Veneta, pertinenze pubbliche, interporti, aree portuali e cave bonificate; sono escluse zone tutelate o entro 500 m. Per accumuli non co-ubicati con FV e per gli elettrolizzatori, le aree idonee includono entro 300 m dalle stazioni elettriche e aree industriali esistenti; escludono beni tutelati. L’accumulo separato prevede 500 m da urbanizzazioni consolidate e 1.000 m se recettori sensibili.
L’iter autorizzativo sarà semplificato tramite la Pas estesa agli impianti agrivoltaici da 5 a 12 MW, con dichiarazione asseverata sull’80% della produzione, relazione agronomica, piano colturale e monitoraggio della continuità agricola; l’attuatore deve essere un imprenditore agricolo con fascicolo aggiornato. Per biomassa, biogas e biometano si applicano norme del Piano regionale dei rifiuti: biomassa non rifiuto in aree agricole; Pas estesa fino a 3 MW e modifiche autorizzabili in Pas secondo normativa statale.