• Trentino: nuove norme per fotovoltaico agricolo e aree idonee

    sabato 22 agosto 2026

    Con l’assestamento di bilancio 2026-2028, la Provincia di Trento aggiorna la disciplina sulle energie rinnovabili. Vengono rivisti i criteri per le aree idonee, il fotovoltaico a terra e l’agrivoltaico sui terreni agricoli. La legge provinciale n.6/2026 modifica le leggi Fer 4/2022 e agricoltura 4/2003, allineando la normativa locale al quadro nazionale ed europeo e prevedendo anticipazioni sul Piano provinciale delle zone di accelerazione.

    Viene ampliato l’elenco delle aree idonee. Diventano ammissibili bonifiche di siti, aree industriali, invasi, canali, ferrovie, autostrade e aeroporti, così come terreni agricoli entro 350 metri dalle aree industriali o 300 metri dalle autostrade. Per il biometano si considerano anche terreni entro 500 metri da zone industriali/artigianali/commerciali e 300 metri dalle autostrade. In generale, gli impianti possono essere realizzati anche senza una previsione urbanistica specifica, purché rispettino standard.

    Fotovoltaico a terra nei terreni agricoli: il perimetro è più ristretto rispetto alle norme precedenti. Le distanze massime diventano 100 metri da aree industriali edificate e 50 metri dalle autostrade. L’agrivoltaico può essere realizzato anche al di fuori del perimetro, ma deve garantire la continuità delle attività colturali e pastorali.

    Nei terreni delle aree di interesse ambientale e di pregio, i moduli vanno posti in modo elevato da terra e seguire criteri tecnici specifici. Richiesta una producibilità minima di 1.400 kWh/kWp, perizia sulla resa, occupazione fino al 40% della Sau e monitoraggio decennale di impianto e colture. Sono previsti limiti su terrazze, ulivi, pascoli, e sulle strutture esistenti; tutela di corsi d’acqua, vegetazione ripariale, beni vincolati e siti UNESCO.

    Inoltre, a fronte di requisiti non rispettati, è prevista la rimozione dell’impianto. Le nuove norme introducono una semplificazione delle autorizzazioni: l’autorizzazione integrata per l’energia è più rapida; la via paesaggistica è sostituita da un parere obbligatorio ma non vincolante. Il piano delle zone di accelerazione terrestre verrà approvato con parere del Consiglio delle autonomie locali (CAL).