• Tetti residenziali e fotovoltaico: come conviene condividere lo spazio e l’autoconsumo

    venerdì 4 settembre 2026

    Nel condominio la regola del pari uso delle parti comuni permette a ciascun condomino di servirsi del bene, purché non impedisca agli altri di usarlo. Sul tetto però non esiste un criterio unico su quanto spazio possa occupare un singolo impianto. Una sentenza del Tribunale di Rovereto nel 2025 ha ridotto da 13 a 8 moduli l’impegno iniziale, lasciando spazio a soli due pannelli in più e dimostrando che è possibile evitare un uso eccessivo a danno degli altri.

    Il quadro normativo si basa sull’articolo 1102 del Codice civile (pari uso) e sull’articolo 1122-bis (lastrico solare). Se l’impianto non modifica le parti comuni, non serve l’autorizzazione dell’assemblea; se servono interventi, va comunicato all’amministratore. L’assemblea può fissare cautele e, con maggioranza qualificata, ripartiree l’uso delle superfici. Se l’impianto è realizzato dal condominio, servono deliberazioni diverse e deve essere verificata la proprietà o l’uso del lastrico.

    I millesimi non indicano automaticamente quanta superficie possa occupare l’impianto. La Cassazione ha chiarito che il pari uso non è identico uso contemporaneo: chi ha una quota può utilizzare in modo più intensivo. Tuttavia, la giurisprudenza non è uniforme: Torino si avvicina a una ripartizione millesimale, Rovereto nega l’automaticità. Prima di iniziare i lavori è utile informarsi e cercare un accordo con gli altri condomini, valutando anche la “qualità” dello spazio residuo (areas fortemente ombreggiate o poco utilizzabili non bastano).

    Prima di mettere i pannelli, occorre una mappa della copertura: sottrarre camini, lucernari, ombre, zone di accesso e percorsi. Verificare capacità strutturale, fissaggi, vento e neve, impermeabilizzazione, percorso dei cavi e posizione degli inverter. L’assenza di sistemi di sicurezza adeguati può rendere costosi interventi sulle linee vita.

    Edilizia libera, ma non senza vincoli: dal Dl 190/2024 impianti FV sotto 12 MW su edifici esistenti possono essere realizzati in “attività libera” a determinate condizioni. Restano norme edilizie, strutturali e vincoli paesaggistici. Dal luglio 2026 è operativo un modello unico nazionale per tali interventi, che non coincide con le procedure di connessione elettrica.