• Tar Lazio: illegittima la decurtazione degli incentivi agli impianti fotovoltaici

    martedì 11 novembre 2025

    Il Tar Lazio ha accolto il ricorso di una società contro il Gse, affermando che l’autorità non può tagliare gli incentivi per motivazioni poco approfondite: l’istruttoria deve essere autonoma, verificare violazioni reali e rilevanti.

    Nel caso concreto, il Gse aveva declassato l’incentivo dal II conto energia al III conto energia, imponendo anche una decurtazione del 10%, perché si sostiene che i moduli fossero non certificati o non conformi e che i lavori siano stati completati oltre il termine del 31 dicembre 2010 per accedere al II conto energia.

    Secondo Lipani Legal & Tax, il Tar ha rilevato che tale ricostruzione contraddiceva quanto accertato in sede penale definitiva e che il Gestore non aveva condotto una nuova istruttoria autonoma a sostegno delle proprie valutazioni.

    La sentenza richiama il principio per cui le carenze tecniche minori non giustificano la riduzione della tariffa; la Gse non può limitarsi a reiterare motivazioni già superate in sede penale o in altri procedimenti, senza introdurre nuovi elementi di fatto o di diritto, rispettando buona fede, trasparenza e certezza del diritto.

    I giudici affermano che è illegittima la riconduzione dell’impianto al III conto energia perché non esistono argomentazioni approfondite, ragionevoli e verosimili che dimostrino l’effettiva ultimazione dopo il 2010; la decadenza si basa su difformità tra ciò che è stato verificato e le fotografie allegate al momento della richiesta.

    La sentenza sottolinea che l’amministrazione deve operare con istruttoria autonoma, efficace e proporzionata, nel rispetto dei principi di buona fede, trasparenza e certezza del diritto.