• Spalma-incentivi 2014: chi gestisce in house resta fuori

    venerdì 12 giugno 2026

    La Corte Costituzionale chiarisce che le società in house titolari di impianti fotovoltaici non hanno accesso alle deroghe previste per enti locali e scuole nello spalma-incentivi di cui all’articolo 26 del decreto-legge n. 91/2014. La sentenza n. 103, depositata l’11 giugno, valuta le questioni sollevate dal Consiglio di Stato sull’art. 22-bis del Dl 133/2014.

    Il Dl 133/2014 ha introdotto l’inapplicabilità dello spalma-incentivi per impianti appartenenti a enti locali o scuole. Il Consiglio di Stato aveva sostenuto che tale omissione violasse principi costituzionali, determinando una potenziale incostituzionalità riguardo alle in house.

    Secondo la Corte, in alcune occasioni la legge ha scelto di sottoporre le in house a un regime pubblicistico, ma si tratta di eccezioni. In genere queste società hanno natura privatistica e non sono pienamente confrontabili con gli enti locali che le hanno create.

    L’esclusione della deroga non è irragionevole: bisogna tenere conto dei vincoli di concorrenza e di aiuti di Stato. La differenza tra in house e enti locali giustifica la differenza di trattamento, sostenendo l’autonomia gestionale senza penalizzare l’idea di servizio pubblico.

    In tema energetico la Corte richiama una sentenza del 2017: gli investimenti soggetti a spalma-incentivi sono salvaguardati dalla gradualità della rimodulazione e da misure compensative, riducendo gli effetti negativi sulle fasce interessate.

    Sul piano europeo, la Consulta ricorda che il Consiglio di Stato ha ritenuto legittimo l’art. 26 e che non contrasta con il diritto UE (CGUE 2021). Infine, lo spalma-incentivi del 2014 non va confuso con quello del Dl Bollette 2026, che è volontario.