Soluzioni normative per separare Tremonti e incentivi fotovoltaici
lunedì 19 gennaio 2026
Il 9 marzo 2026 è il termine per inviare al Gse la richiesta di sanare il divieto di cumulo tra Tremonti Ambiente e gli incentivi del Conto Energia per il fotovoltaico, secondo l’articolo 43 della legge 182/2025. Il Gse ha pubblicato le modalità operative per attuare la norma, disponibili nei documenti allegati.
La nuova possibilità riguarda chi non ha utilizzato l’opzione prevista dal decreto legge 124/2019 e permette di continuare a ricevere le tariffe dei programmi III, IV e V del Conto Energia, restituendo però i benefici fiscali della Tremonti Ambiente mediante un meccanismo di compensazione e decurtazione. L’obiettivo è estinguere i giudizi pendenti sull’incompatibilità tra le agevolazioni (Conto energia e Tremonti).
Coggia base normativa: Tremonti Ambiente (legge 388/2000) detassa investimenti ambientali, inclusi quelli per impianti fotovoltaici; tali investimenti non concorrono al reddito imponibile. Nel 2023 il Consiglio di Stato ha confermato la non cumulabilità con gli incentivi del III, IV e V Conto energia. Tar Lazio, settembre 2024, ha respinto ricorsi contro la non cumulabilità. L’articolo 36 del decreto leg. 124/2019 (convertito) consentiva di conservare gli incentivi del Gse mantenendo la Tremonti, a fronte di una compensazione per la detassazione ambientale.
Per conservare gli incentivi del Gse occorre pagare una somma determinata applicando l’aliquota d’imposta vigente alla variazione in diminuzione della detassazione ambientale e presentare all’Agenzia delle Entrate una apposita comunicazione.
La sanatoria prevista dall’articolo 43 implica l’invio dell’istanza al Gse entro il 9 marzo 2026 e l’accettazione di: una compensazione dell’importo del beneficio Tremonti, determinata dall’aliquota vigente, asseverata da un professionista abilitato; una decurtazione del 5% delle tariffe incentivanti per l’intero periodo della convenzione con il Gse. In caso di contestazioni, la legge prevede la sospensione del processo durante il pagamento mediante compensazione.
Le condizioni per l’estinzione dei giudizi sospesi includono la compensazione integrale entro la scadenza della convenzione, l’accettazione incondizionata della decurtazione e il pagamento della eventuale differenza se le somme compensate non bastano. Il Gse attesta l’esatto importo e segnala eventuali mancati perfezionamenti.
Il Gse, per contro, può recuperare gli incentivi erogati a chi non aderisce alla sanatoria prevista.