Quando il paesaggio detta i limiti agli impianti rinnovabili
mercoledì 26 novembre 2025
Due sentenze del Tar Lazio chiariscono come si possa bilanciare tutela paesaggistica e progetti da fonti rinnovabili. Da un lato, viene confermato il diniego della Procedura abilitativa semplificata (Pas) per un impianto fotovoltaico a Roma, motivato esclusivamente dalla presenza di un vincolo paesaggistico. Dall’altro, il Ptpr regionale è riconosciuto come livello di tutela sovraordinato rispetto agli strumenti urbanistici, capace di imporre limiti anche a progetti di energia rinnovabile.
Nel primo caso, Edil Quark Srl contesta il diniego Pas per un impianto di 4,76 MWp a Selvotta, nel quadrante sud di Roma. Il Tar si concentra sul vincolo paesaggistico ai sensi dell’art. 136 Dlgs 42/2004 sull’area “Ambito Meridionale dell’Agro Romano”. Tale vincolo basta a escludere l’area dall’idoneità ex lege ai sensi dell’art. 20 Dlgs 199/2021: senza questa base, non opera il regime di accelerazione. Il parere negativo della Soprintendenza Speciale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio di Roma assume valore pienamente vincolante: Roma Capitale non può discostarsene né avvalersi di una valutazione autonoma sull’impatto paesaggistico. La presenza di cave o infrastrutture non rende l’area idonea e non attiva l’accelerazione procedurale.
Nel secondo caso, Asfodelo Srl contesta la classificazione paesaggistica dei propri terreni a Civitavecchia nel Ptpr laziale. Il Tar richiama la gerarchia: il Ptpr è strumento sovraordinato rispetto ai piani urbanistici comunali e sovracomunali e può imporre prescrizioni anche più restrittive in materia di tutela del paesaggio. Non viene vietato in modo generalizzato l’uso degli impianti rinnovabili; il Ptpr può limitare quelli situati nelle aree di maggior pregio dove l’impatto visivo o ambientale sarebbe incompatibile con i valori tutelati. Le contestazioni sulla Valutazione Ambientale Strategica (VAS) sono infondate: i piani paesaggistici non sono soggetti a Vas.