• PV in ex cave: Tar Lombardia richiama la valutazione del progetto e del recupero ambientale

    martedì 3 novembre 2026

    La sentenza del Tar Lombardia n. 4861/2026, pubblicata il 29 ottobre, precisa che non si può respingere un’istanza per realizzare un impianto fotovoltaico in un’ex cava senza analizzare nel merito le caratteristiche del progetto e le iniziative di recupero ambientale previste per l’area.

    Nel caso specifico, la Lombarda Carni chiedeva di approvare un progetto di recupero dell’area di cava tramite impianto fotovoltaico, ai sensi della legge regionale lombarda n. 20/2021, con domanda di autorizzazione paesaggistica ai sensi dell’art. 146 del Dlgs 42/2004. Il parere negativo della Soprintendenza faceva leva sulla Deliberazione della giunta regionale n. 10918/2009, che dichiarava l’area di interesse pubblico e, nell’ambito agrario e golenale della Po, vietando impianti fotovoltaici estensivi.

    I giudici hanno osservato che quel vincolo paesaggistico del 2009 non poteva da solo fondare un diniego, perché il quadro normativo è cambiato: l’art. 20, comma 8, lettera c) del Dlgs 199/2021 aveva incluso cave e miniere cessate tra le aree idonee per impianti fotovoltaici, poi abrogato dall’art. 15, comma 1, del Dlgs 190/2024. Il comma 2 ha però mantenuto l’applicazione alle procedure autorizzative in corso, come nel caso esaminato. Interessi diversi vanno coordinati e non bastava applicare acriticamente la normativa sulle cave per respingere gli impianti rinnovabili.

    Secondo il Tar, le amministrazioni non hanno valutato concretamente le caratteristiche dell’impianto proposto e il piano di recupero ambientale dell’area: misure di tutela paesaggistica miravano a ripristinare fertilità e continuità territoriale tramite schemi naturali di mitigazione, prato, vegetazione arbustiva e piantumazioni. La documentazione indicava un impatto visivo limitato e un miglioramento della qualità ambientale complessiva, motivando l’accoglimento del ricorso della società.