Punti chiave su incentivi fotovoltaici e terreni per le connessioni: tempi, decadenza e requisiti
lunedì 28 settembre 2026
Il Tar Lazio stabilisce che la decadenza dall’incentivo per un impianto fotovoltaico, decisa dal Gse dopo l’atto di concessione, va esercitata entro i termini stabiliti. Nel caso esaminato l’atto è stato notificato circa tredici anni dopo, rendendone discutibile la legittimità. Si distinguono decadenza, rideterminazione e decurtazione: la decadenza implica l’uscita dal regime incentivante, mentre rideterminazione e decurtazione non comportano l’allontanamento dal sostegno.
In un secondo caso, il Tar Lazio conferma la decurtazione del 25% della tariffa per ritardi nei controlli e nelle comunicazioni (bonifica amianto e chiusura lavori). L’atto è stato emesso circa quattordici anni dopo. La sentenza chiarisce che la verifica può comportare una decadenza parziale solo se emergono fatti non verificati in precedenza; l’onere della prova resta alto, ad esempio su elementi come danni da roditori, per i quali non sono state fornite prove decisive.
Il Consiglio di Stato ha invece stabilito che, per la Pas (Procedura abilitativa semplificata), la disponibilità delle aree necessarie alle opere di connessione è requisito preliminare essenziale. Se manca una porzione del tracciato, la domanda è considerata non ammissibile. Inoltre, un contratto preliminare di compravendita può essere titolo idoneo per dimostrare disponibilità dell’area, purché copra l’intero percorso di connessione.
In sintesi, le pronunce definiscono limiti chiari all’azione di controllo del Gse, enfatizzano la necessità di prove solide sulla disponibilità delle aree e sottolineano che i tempi delle verifiche incidono sull’ammissibilità e sul mantenimento degli incentivi.