• Proventi degli incentivi fotovoltaici: chi li percepisce quando proprietario e Gse sono soggetti distinti

    giovedì 7 maggio 2026

    Un’ordinanza della Corte di Cassazione, la n. 11085 del 25 aprile, chiarisce a chi spettano i proventi derivanti dalle tariffe incentivanti e dal ritiro dedicato nel caso in cui il proprietario dell’impianto fotovoltaico e il firmatario della convenzione Gse non coincidano.

    Questo può accadere in situazioni come il fallimento di una società o quando non sono stati completati tutti i passaggi burocratici nella vendita di immobili dotati di FV, ad esempio a seguito di aste giudiziarie.

    La Corte stabilisce che gli importi pagati dal Gestore al soggetto responsabile registrato presso il Gse in relazione alle tariffe incentivanti e al ritiro dedicato spettano al proprietario dell’impianto.

    La tariffa incentivante costituisce una remunerazione equa dei costi di investimento ed esercizio, mentre il ritiro dedicato è il corrispettivo della cessione di energia prodotta dal fotovoltaico.

    Pertanto, se il proprietario è diverso dal soggetto responsabile titolare del rapporto con il Gse, il soggetto responsabile è tenuto a pagare tali importi al proprietario come frutti civili (ex art. 1148 c.c.) dal giorno della domanda.

    Il soggetto responsabile è considerato possessore di buona fede nel trattenimento degli incentivi, ma deve restituire i frutti civili generati dagli impianti a partire dalla domanda giudiziale.

    Il proprietario può richiedere al Gse gli importi pagati dopo la presentazione della propria domanda; per quelli maturati prima della sentenza non è chiaro se sia possibile richiederli o rimborsarli.

    La tempistica della richiesta è quindi cruciale.

    La vicenda nasce dal contenzioso tra una società di gestione crediti, proprietaria degli impianti dopo la risoluzione di contratti di leasing, e il curatore fallimentare di una società che utilizzava l’impianto. La Cassazione ha inoltre chiarito il principio di prededuzione: il proprietario ha diritto a essere pagato con priorità rispetto agli altri creditori per crediti maturati dopo l’apertura del fallimento.