• Pnrr 2029: proroghe, strumenti energetici e ruolo centrale del Gse

    mercoledì 28 gennaio 2026

    Per assicurare il conseguimento degli obiettivi del Pnrr oltre il 2026, il governo propone proroghe fino al 2029 delle strutture dedicate all’attuazione del piano: la struttura di missione Pnrr a Palazzo Chigi, le unità di missione presso i ministeri e il nucleo Stato-Regioni PNRR.

    La bozza di decreto-rifinanziamento conferma la creazione di strumenti finanziari (facility) per agrivoltaico, biometano e comunità energetiche, con sovvenzioni gestite direttamente dal Gse per un ammontare complessivo di 4,1 miliardi di euro, per aumentare la probabilità di rispettare le scadenze Pnrr a partire dal 30 giugno 2026.

    Tre misure diventano strumenti finanziari: M2C2I1.1 sviluppo dei sistemi agrivoltaici (circa 1 miliardo di euro), M2C2I1.2 creazione di comunità energetiche rinnovabili (795 milioni), M2C2I1.4 promozione del biometano secondo criteri di economia circolare (oltre 2,2 miliardi). L’obiettivo non è investire di più, ma mettere in sicurezza le milestone europee e l’attuazione di interventi considerati critici.

    Il Gse vedrà un rafforzamento del ruolo: diventare soggetto gestore unico dei programmi di sovvenzione e subentrare al Mase nei rapporti con i beneficiari. Non è solo una funzione amministrativa: il Gse controllerà anche l’effettiva realizzazione dei progetti. Le graduatorie e i provvedimenti restano validi, ma verranno introdotte regole operative stringenti sull’accesso e sul mantenimento delle risorse, e i progetti dovranno rispettare i requisiti dei decreti attuativi del d.lgs. 199/2021 e garantire tempi certi di avvio e realizzazione. Le norme operative saranno definite entro 45 giorni dalla stipula degli accordi tra Gse e Mase e riguarderanno Cer, agrivoltaico, biometano e trasferimento delle risorse.

    Gli impianti interessati dai programmi devono entrare in esercizio entro 24 mesi dalla comunicazione degli accordi di concessione.

    Formazione degli installatori: l’articolo 13 sulla semplificazione della qualificazione è stato cancellato; non è più prevista la modifica all’art. 15 del D.lgs 28/2011. Resta però la norma nell’articolo 12 sulle misure urgenti per le microimprese, che prevede l’uso di modulistica standard da parte degli enti di formazione accreditati e la trasmissione dell’attestato entro 10 giorni dalla fine del corso.