Pannelli solari sui tetti e tutela paesaggistica: cosa può fermare un progetto
martedì 15 settembre 2026
Il Consiglio di Stato chiarisce che il favore per le energie rinnovabili aumenta l’impegno motivazionale dell’amministrazione, ma non annulla la tutela paesaggistica. Un diniego non è automatico; è necessario dimostrare che l’intervento comprometta il paesaggio e che sia stato effettuato un effettivo bilanciamento tra tutela e produzione energetica.
Nel caso Camozzi Group, la richiesta riguardava 3.550 moduli su coperture di uno stabilimento in un’area vincolata. Già esistevano pannelli autorizzati nel 2010 e 2016; nel 2018 fu previsto un ampliamento con una copertura verde come mitigazione. Il tetto verde non fu realizzato, e nel 2023 fu chiesto di installare i moduli anche sull’ampliamento, sostituendo la mitigazione vegetale.
La Soprintendenza ritenne l’intervento incompatibile per l’estensione e l’impatto visivo, ma offrì di valutare una revisione delle coperture con moduli “senza cornice, non riflettenti e cromie coerenti”. Camozzi contestò costi maggiori, minore efficienza, peso e sicurezza, oltre al timore di perdere incentivi. Il Tar Lombardia respinse; il Consiglio di Stato confermò la decisione.
Il favore per le Fer (fonti energetiche rinnovabili) è stato ridefinito: le rinnovabili sono di interesse pubblico superiore e i pannelli sul tetto non sono, di per sé, disturbo visivo. La valutazione paesaggistica si concentra su modalità d’installazione, materiali e inserimento nel contesto. Le norme recenti hanno reso obbligatorio, ma non vincolante, un parere paesaggistico per interventi Fer in aree idonee; ciò mostra che i pannelli non sono intrinsecamente incompatibili con il paesaggio, pur richiedendo una motivazione adeguata e un’istruttoria completa.
L’alternativa progettuale è stata considerata: l’estensione, la visibilità dai punti panoramici e la sostituzione della mitigazione vegetale sono elementi chiave. Il Consiglio di Stato sottolinea che l’esito dipende dall’effetto cumulativo delle trasformazioni e dal fatto che l’amministrazione non escluda a priori il fotovoltaico, ma valuti modalità alternative. Una soluzione più onerosa non è automaticamente irragionevole se supportata da elementi tecnici e motivazioni solide.