• Nuovo quadro per le autorizzazioni FER: tempi rapidi e risoluzione extragiudiziale

    mercoledì 17 giugno 2026

    Il D.Lgs. 178/2025 amplia il Testo Unico FER (D.lgs. 190/2024), introducendo due novità che riguardano le controversie amministrative sui permessi degli impianti a fonti rinnovabili: l’adozione del rito abbreviato e l’introduzione di meccanismi di risoluzione alternativa delle controversie (ADR). L’articolo 15 aggiunge nel Codice del processo amministrativo una lett. l-bis) per sottoporre al rito abbreviato le controversie sui titoli autorizzativi elencati negli Allegati A, B e C del D.lgs. 190/2024. L’articolo 12 ter del D.Lgs. 190/2024 assegna ad ARERA il compito di definire meccanismi ADR per le controversie del settore FER, da gestire, ove possibile, in via extragiudiziale.

    Rito abbreviato. In breve, i termini del processo amministrativo sono dimezzati rispetto al rito ordinario, con eccezioni per alcune scadenze fondamentali (ricorso introduttivo, ricorso incidentale e motivi aggiunti). Ad esempio, la notificazione del ricorso in appello diminuisce da 60 a 30 giorni nel cosiddetto termine breve; se la sentenza non è stata notificata, le scadenze passano da 6 a 3 mesi. è introdotta anche la possibilità di pubblicare anticipatamente il dispositivo della sentenza, per conoscere l’esito entro circa una settimana dalla discussione. L’effetto complessivo è una notevole riduzione dei tempi: si stima che, per il primo grado, possano attestarsi intorno ai 100 giorni, con tempi di appello di circa sei mesi; tuttavia i costi di accesso aumentano (Contributo Unificato circa 1.800 euro), sollevando dubbi di proporzionalità tra grandi impianti e interventi minori.

    Risoluzione stragiudiziale delle controversie. L’articolo 12 ter introduce l’ADR nel contesto dei procedimenti FER: ARERA dovrà definire meccanismi extragiudiziali che garantiscano contraddittorio, durata massima, gratuità e svolgimento digitale, con la gestione operativa affidata all’Acquirente Unico in stretta collaborazione con ARERA. L’obiettivo è facilitare la composizione delle controversie tra utenti e fornitori di energia, riducendo la dipendenza dal giudizio e accelerando la gestione dei conflitti.

    Possibili impatti e criticità. Non è chiaro finora come si sviluppi concretamente l’ADR, poiché manca un provvedimento attuativo di ARERA. Inoltre, la disposizione consente l’impugnazione della decisione ADR al TAR o al Presidente della Repubblica, senza prevedere una sospensione automatica dei termini giurisdizionali, rischiando una solida efficacia pratica dell’ADR se i tempi non si coordinano con quelli della giurisdizione. Sarebbe utile che l’atto attuativo definisca tempi certi per avviare e chiudere l’ADR, consentendo agli interessati di tentare prima la risoluzione extragiudiziale senza rinunciare al ricorso giurisdizionale se necessario.