Nuovo criterio di conteggio della potenza: quali cambiamenti per i progetti fotovoltaici
mercoledì 5 agosto 2026
Il Fer X definitivo cambia come si determina la potenza nominale degli impianti fotovoltaici: ora si conta solo la somma delle potenze nominali dei moduli, misurate alle condizioni standard. Nel regime transitorio, invece, si considerava anche la potenza degli inverter (lato corrente alternata). Questo sposta molti progetti oltre la soglia di 1 MW per gli incentivi, spingendoli a partecipare alle aste.
Vicino alla soglia, un impianto da 1 MW di inverter e 1,25–1,3 MWp di moduli può diventare superiore a 1 MW secondo il nuovo criterio. Per restare al di sotto, i progettisti dovrebbero ridurre i moduli a 999 kWp, con conseguente riprogettazione, nuove autorizzazioni e potenziali ritardi, nonché possibili problemi di connessione e costi.
Per ora Fer X definitivo non è ancora pubblicato in Gazzetta Ufficiale; il testo è stato approvato dal Mase il 18 giugno. La modifica è stata richiesta dal Gse per agevolare la valutazione. Restano da chiarire gli effetti sui progetti sviluppati o autorizzati durante la vigenza transitoria, che avevano una diversa relazione tra moduli e inverter.
Italia Solare stimola che diverse centinaia di iniziative possano essere interessate: la definizione transitoria permetteva un’integrazione efficiente a 1 MW, ma con la nuova regola si rischia di dover riprogettare a meno di 999 kWp. Ciò comporterebbe costi, ritardi e potenziali perdite di produzione, con possibile renegotiation delle condizioni con i proprietari dei terreni. Le aste sembrano poco percorribili per progetti da 1,25–1,3 MWp, in un contesto di circa 30 GW autorizzati contro i 10 GW disponibili nelle procedure competitive.
GreenSquare: l’effetto riguarda solo l’incentivo; le autorizzazioni e i preventivi restano validi. Per partecipare alle aste servono titolo abilitativo, preventivo di connessione accettato, registrazione Gaudì validata, condizioni ambientali e rispetto del Dnsh, oltre a requisiti di solidità finanziaria. Non è chiara la tutela del legittimo affidamento, poiché il transitorio era temporaneo e il nuovo regime è stato pensato come sede delle innovazioni senza misure di salvaguardia previste dal Gse.