• Nuovi incentivi per autoproduzione di energia: esenzione fiscale e plafond al 2028

    giovedì 14 maggio 2026

    È stato inserito nel testo definitivo del decreto Fiscale 38/2026 il contributo a fondo perduto per investimenti in autoproduzione di energia elettrica da fonti rinnovabili. Il beneficio non concorre alla formazione del reddito imponibile delle imprese.

    La misura deriva dal decreto Carburanti-bis e, in occasione della fiducia accordata al governo, è stata approvata dal Senato e ora passa alla Camera per la conversione entro il 26 maggio. Il Carburanti-bis è stato trasfuso nel ddl grazie all’emendamento governativo e ai sub-emendamenti parlamentari.

    Cosa prevede la norma: è previsto un contributo per investimenti in impianti di autoproduzione di elettricità da fonti rinnovabili per autoconsumo, compresi i sistemi di accumulo, insieme alle certificazioni contabili necessarie e alla dimostrazione della riduzione dei consumi energetici e della conformità al principio Do no significant harm (Dnsh). Il testo riguarda le aziende che hanno investito entro il 2025 e hanno chiesto il beneficio Transizione 5.0 entro il 27 novembre 2025; l’importo è proporzionale alle spese sostenute.

    Il contributo ha un plafond massimo di 57,7 milioni di euro per il 2026, 80 milioni per il 2027 e 60 milioni per il 2028. Non può superare per ciascuna istanza l’importo del credito d’imposta richiesto con la documentazione presentata per le stesse spese. Le erogazioni saranno gestite dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, sulla base delle informazioni del Gse e con un decreto specifico.

    Rischi e aspetti operativi: restano ancora incertezze sull’applicazione, tra cui se il contributo per fotovoltaico e accumuli coprirà integralmente il beneficio originariamente richiesto o sarà ripartito pro quota tra gli aventi diritto. I criteri di ripartizione dovranno essere definiti dal decreto del MIMIT.

    Novità per i benefici fiscali: il testo approvato dal Senato specifica che il contributo non concorre alla formazione del reddito ai fini IRPEF/IRES né alla base imponibile IRAP e non influisce su alcuni articoli del TUIR (articoli 61 e 109, comma 5). In sintesi, l’aiuto per le rinnovabili resta esente da imposizione e soglie previste dal regime di Transizione 5.0.