Nuove regole piemontesi per l’energia rinnovabile e l’uso del territorio
lunedì 13 aprile 2026
Il disegno di legge regionale 136/2026 sulle aree idonee alle fonti rinnovabili, approvato dalla Giunta piemontese il 10 aprile, è ora all’esame del Consiglio regionale per l’approvazione definitiva. Il provvedimento, in linea con le modifiche introdotte dal dl 175/2025 e dal D.lgs. 190/2024, mira a sviluppare circa 4.991 MW di potenza rinnovabile cumulativa entro il 2030, includendo anche interventi di repowering sugli impianti esistenti ed entrati in esercizio dal 2021.
Nella definizione delle aree idonee si stabilisce che la superficie agricola utilizzata (Sau) destinabile alle rinnovabili non possa superare lo 0,8% a livello regionale, includendo le aree dove sono già presenti impianti agrivoltaici. Il limite massimo di Sau idonea è fissato al 2% per ogni Comune; è però possibile aumentarlo al 3% per impianti destinati all’autoconsumo industriale o alle comunità energetiche rinnovabili.
La priorità va assegnata alle aree già compromesse dall’attività umana, come edifici, parcheggi, siti da bonificare, aree industriali dismesse e infrastrutture (ferrovie, autostrade). Questa scelta punta a tutelare i suoli agricoli produttivi, considerate risorsa preziosa per il Piemonte sul piano agricolo, identitario ed economico.
L’iter autorizzativo per impianti rinnovabili e infrastrutture connesse è semplificato, secondo l’articolo 11-quater del D.lgs. 190/2024: il parere dell’autorità paesaggistica è obbligatorio ma non vincolante, e i termini procedurali si riducono di un terzo.
L’articolo 4 definisce ulteriori aree idonee: fuori dalle zone agricole, sono ammesse aree con impianti esistenti soggetti a modifiche entro il 40% dell’area; aree entro 50 metri da siti di bonifica; entro 350 metri da zone industriali/direzionali/logistica o data center; e il sito Balangero, tra le aree tutelate. Le semplificazioni valgono anche per sistemi di accumulo e opere di rete.
L’articolo 5 fissa criteri per realizzare i progetti: nel PV agricolo è necessario mantenere la produttività agricola, mentre per l’eolico si richiedono 2.500 ore equivalenti di producibilità annua.
L’articolo 6 riguarda le strutture commerciali di medie‑grandi dimensioni: sui tetti o sui parcheggi si possono installare impianti fotovoltaici, con potenza aggiuntiva pari a una quota specifica prevista dalla normativa vigente (50% nel caso di interventi su strutture esistenti).
L’articolo 8 regola il cumulo tra impianti a terra e agrivoltaici: se più progetti sono presentati da uno stesso soggetto o entro aree contigue entro 1 km, le istanze si considerano come una sola, applicando il regime amministrativo cumulato.
L’articolo 9 impone un programma di misure di compensazione e riequilibrio ambientale per ogni procedimento, con interventi mirati a mitigare l’impatto paesaggistico e territoriale; per impianti oltre 1 MW, le compensazioni includono efficienza energetica, sviluppo di autoconsumo e comunità energetiche.
Entro 180 giorni dall’entrata in vigore della legge, la Giunta definirà ulteriori criteri per l’installazione e il monitoraggio degli impianti agrivoltaici, al fine di garantire la continuità agricola e proteggere il potenziale agricolo della Regione.