Nuove regole fiscali per il fotovoltaico agricolo dal 2026
martedì 13 gennaio 2026
La Manovra 2026 introduce novità sulla tassazione dell’energia prodotta e ceduta dagli impianti fotovoltaici a terra in aree agricole. La soglia di agrarietà resta a 260.000 kWh annui; oltre tale limite, la parte eccedente è tassata secondo il regime ordinario anziché con il regime forfettario. Le nuove norme si applicano agli impianti entrati in esercizio dopo il 31 dicembre 2025.
Il dl Agricoltura aggiunge il comma 423-bis all’articolo 1 della legge di bilancio 266/2005 per prevedere che, oltre la soglia agraria, la produzione e cessione di energia elettrica e calorica tramite impianti fotovoltaici con moduli a terra determina il reddito d’impresa nei modi ordinari.
La Manovra 2026 specifica che ora la tassazione ordinaria si applica agli impianti i cui lavori di installazione si sono completati dopo il 31 dicembre 2025, ampliando la platea di soggetti interessati. La prova dell’avvenuta installazione è data dalla registrazione come impianto realizzato nel sistema Gaudì di Terna.
La normativa di riferimento resta la legge di bilancio 2005: fino a 260.000 kWh annui, i proventi sono considerati attività connesse al reddito agrario. Oltre tale limite, il reddito è determinato secondo un regime forfettario (coefficiente di redditività del 25% della componente valorizzata dall’energia ceduta, esclusa la quota incentivo), salvo l’opzione per il regime ordinario.