Nuove norme per Transizione 5.0: fondi, crediti e contributi per fotovoltaico
lunedì 25 maggio 2026
È stata pubblicata in Gazzetta ufficiale la legge di conversione del Dl Fiscale 38/2026, che introduce novità per gli aiuti alle rinnovabili all’interno del Piano Transizione 5.0. Il testo è stato approvato definitivamente a maggio ed è identico a quello licenziato dal parlamento dopo l’accordo di maggioranza. Le novità principali arrivano dal Dl Carburanti-bis e riguardano soprattutto gli “esodati” di Transizione 5.0.
Fondi e credito d’imposta: il provvedimento aumenta i fondi disponibili a 1,3 miliardi e innalza il credito d’imposta al 89,77%. Il credito va usato esclusivamente in compensazione tramite F24 e riguarda investimenti in beni strumentali elencati negli allegati A e B della legge 232/2016 (beni materiali e immateriali 4.0), includendo anche le spese di certificazione entro i limiti previsti. La componente energetica degli investimenti legata a fotovoltaico e accumuli non rientra nel ricalcolo del credito per il 2026.
Contributi per fotovoltaico e accumuli: agli imprenditori che hanno investito entro il 2025 e hanno chiesto il beneficio Transizione 5.0 entro il 27 novembre 2025 viene riconosciuto un contributo proporzionale alle spese sostenute per impianti di autoproduzione di energia da fonti rinnovabili e sistemi di accumulo, inclusa la certificazione contabile e la dimostrazione di risparmio energetico e conformità al principio Do no significant harm (DNSH). Il plafonde riguarda 2026: 57,7 milioni di euro; 2027: 80 milioni di euro; 2028: 60 milioni di euro. Il contributo non può superare l’importo del credito richiesto per le stesse spese.
È previsto che l’erogazione avvenga tramite il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, basandosi sulle informazioni fornite dal Gse e con modalità definite dal decreto del MIMIT. Restano però dubbi sull’effettiva copertura integrale o parziale del beneficio da parte del contributo e su come saranno definite le quote di riparto. In sede di conversione, è stato chiarito che il contributo non concorre alla formazione del reddito ai fini IRPEF/IRES né all’unità di misura Irap, né influisce sui rapporti fiscali indicati dal relativo testo unico.