Nuove cornici per agrivoltaico e aree idonee nella Transizione 5.0
giovedì 22 gennaio 2026
È stata pubblicata la legge di conversione del Dl n. 175, relativa agli interventi della Transizione 5.0 e alle aree idonee; il testo coordinato è disponibile dopo le modifiche intervenute durante l’iter parlamentare.
Definizioni di agrivoltaico: ora sono più chiare. Per essere agrivoltaico occorre produrre e vendere sia beni agricoli sia elettricità. Le strutture elettriche devono essere adeguate, ma altezza e superficie non bastano più da sole: è necessario produrre e vendere.
Le aree idonee subiscono aggiornamenti nel Testo unico Fer (D.Lgs. 190/2024). Vengono introdotti l’art. 11-bis (aree idonee su terraferma), l’art. 11-ter (aree idonee a mare), l’art. 11-quater (regimi amministrativi semplificati), l’art. 11-quinquies (impianti nelle zone UNESCO) e l’art. 12-bis (piattaforma digitale). È prevista una disciplina transitoria per aree idonee e regimi semplificati per le procedure in corso al 22 novembre 2025. Tra i contenuti principali: dichiarazione asseverata sull’idoneità dell’impianto a conservare almeno l’80% della produzione agricola lorda vendibile, con verifiche ai Comuni, e una “solar belt” di 350 metri da insediamenti industriali, escludendo zone agricole, zootecniche o già interessate da altri FER.
Le Regioni sono chiamate a individuare ulteriori aree entro 120 giorni, rispettando criteri stringenti sull’uso della superficie agricola dedicata alle FER (0,8-3%) e limitando vincoli paesaggistici e culturali.
Criticità e riflessioni: studi professionali evidenziano che alcune tutele preesistenti non sono state reintrodotte e restano dubbi sull’asseverazione ex ante e sulla possibilità di discrezionalità. Il divieto generale di fotovoltaico a terra in area agricola resta, con deroghe limitate agli agrivoltaici standard, rischiando di aumentare la discrezionalità amministrativa.
Sul fronte Transizione 5.0, l’art. 1 precisa la non cumulabilità con il credito d’imposta per investimenti in beni nuovi strumentali (Industria 4.0); la vigilanza sulle certificazioni è affidata al Gse. La legge struttura anche modifiche in materia di golden power nei settori finanziario, creditizio e assicurativo.