• Nuove aperture per impianti rinnovabili nelle zone protette UNESCO

    mercoledì 14 ottobre 2026

    Un emendamento al decreto Carburanti, approvato dalla Commissione Ambiente del Senato, amplia la possibilità di realizzare impianti a fonti rinnovabili nelle zone di protezione dei siti UNESCO, introducendo la procedura abilitativa semplificata (PAS) e l’autorizzazione unica (AU) anche in queste aree, finora escluse.

    Attualmente l’articolo 11-quinquies del Testo unico FER consente interventi dell’Allegato A (attività libera), con condizioni per alcuni impianti fotovoltaici su edifici e per modifiche a impianti esistenti. Gli interventi degli Allegati B e C, soggetti a PAS e AU, non possono essere realizzati nelle buffer zones che circondano i beni UNESCO.

    La modifica prevede che gli interventi degli Allegati B e C possano essere ammessi purché l’impianto sia interamente situato nella buffer zone e quest’ultima presenti le caratteristiche di area idonea ai sensi dell’articolo 11-bis. Le aree idonee possono essere quelle individuate dalla normativa statale o dalle Regioni, come cave, discariche chiuse o siti da bonificare.

    L’emendamento chiarisce che l’individuazione regionale di ulteriori aree idonee deve mantenere l’idoneità già prevista a livello statale. Mantiene la salvaguardia delle peculiarità delle zone UNESCO e non altera le valutazioni ambientali o le tutele del patrimonio.

    Resta l’avvertenza che la norma non è ancora in vigore: l’emendamento ha superato la Commissione Ambiente, ma dovrà essere confermato durante l’iter parlamentare di conversione del decreto Carburanti.