Nuova costruzione o manutenzione: chiarimenti per le tettoie fotovoltaiche
giovedì 22 ottobre 2026
Il Consiglio di Stato chiarisce i limiti tra manutenzione ordinaria e nuova costruzione per gli impianti fotovoltaici, ribadendo che l’autorizzazione paesaggistica non è generica e che nelle aree vincolate i limiti di potenza non possono essere aggirati né frazionati, restando la pianificazione comunale vincolante.
L’articolo 9 del decreto Bollette n. 17/2022 considera manutenzione ordinaria l’installazione di impianti su edifici o manufatti senza permessi, ma specifica che tali interventi possono avvenire “con qualunque modalità”. Questo non significa poter costruire ex novo la struttura portante.
Un ricorrente ha sostenuto che tale espressione comprendesse anche la tettoia portante da 7,5 kW. La Corte precisa che riguarda solo le tecniche di installazione e non la possibilità di realizzare un manufatto ad hoc.
Il glossario dell’edilizia libera non giustifica l’inclusione delle strutture di sostegno tra manutenzione, e resta necessario rispettare gli strumenti urbanistici comunali, indipendentemente dal tipo di intervento e dai segnali favorevoli alle fonti rinnovabili.
La sentenza esamina una tettoia di circa 30 mq, alta tra 1,70 e 2,70 m, sostenuta da dodici pali e platea in cemento, fissata al suolo per produrre energia in modo continuo. Per DPR 380/2001 è una trasformazione permanente del territorio, quindi nuova costruzione.
In area vincolata, l’impianto da 7,5 kW non è ammesso senza permesso di costruire e senza autorizzazione paesaggistica; non è frazionabile per diverse unità abitative, poiché l’impianto è considerato un unico impianto. L’autorizzazione paesaggistica è valida solo per progetto specifico.