Incentivi Autoconsumo a Distanza: Chiarimenti sulle Cumulabilità
venerdì 11 aprile 2025
Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy (Mimit) ha chiarito le modalità di cumulabilità degli incentivi per l'autoconsumo a distanza previsti da Transizione 5.0, Cacer e dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr). Per gli impianti sotto la stessa cabina primaria, il credito d'imposta di Transizione 5.0 è cumulabile con la tariffa incentivante Cacer (per impianti sotto il MW) e con il contributo Tiad, senza limiti di potenza. Possono accedere a Transizione 5.0 impianti in autoconsumo a distanza con collegamento diretto entro 10 km o tramite rete di distribuzione, a condizione che produttore e cliente finale abbiano lo stesso codice fiscale, salvo casi di ESCo, e che ogni impianto sia riconducibile a una struttura produttiva con progetti di innovazione.
Il decreto Cacer prevede due forme di remunerazione per l'autoconsumo a distanza: il corrispettivo di valorizzazione (Tiad), che rimborsa alcune componenti tariffarie sull'energia autoconsumata, e la tariffa premio sull'energia condivisa incentivabile, valida per impianti fino a 1 MW. Se gli impianti sono sotto la stessa cabina primaria, è possibile accedere ai benefici Cacer e Tiad. La tariffa incentivante Cacer è cumulabile, previa decurtazione, con altri incentivi sotto il 40% dell'investimento, mentre è cumulabile senza decurtazione con Transizione 5.0.
Per quanto riguarda il contributo Pnrr per le comunità energetiche rinnovabili (Cer) nei piccoli comuni, inizialmente riservato alle Cer o ai gruppi di autoconsumatori, un prossimo decreto dovrebbe alzare il limite di popolazione a 30.000 abitanti ed estenderlo all'autoconsumo a distanza. Questo contributo a fondo perduto del 40% non è cumulabile con altri aiuti in conto capitale o aiuti di Stato, ma è cumulabile con il credito d'imposta Transizione 5.0, calcolando quest'ultimo al netto del contributo Pnrr. In generale, il credito d'imposta Transizione 5.0 è cumulabile con altre agevolazioni nazionali ed europee che riguardano gli stessi costi, a condizione che il sostegno complessivo non superi il costo totale degli investimenti. La base di calcolo del credito d'imposta va quindi corretta al netto delle altre sovvenzioni ricevute per le medesime spese ammissibili.