Impianto agrivoltaico nel Vercellese: il Tar rafforza l’uso delle aree idonee
venerdì 12 giugno 2026
Il Tar Piemonte conferma l’esito positivo della VIA per un impianto agrivoltaico da circa 76 MW nel Vercellese, rafforzando principi chiave: favorire le aree idonee, promuovere la diffusione delle energie rinnovabili e bilanciare lo sviluppo energetico con l’agricoltura e il paesaggio.
Con la sentenza n. 1328 del 10 giugno 2026, i giudici hanno respinto il ricorso di alcuni agricoltori contro il decreto del MASE che aveva espresso giudizio positivo di compatibilità ambientale per l’intervento “e-VerGREEN” nei comuni di Santhià e Carisio. L’impianto occupa circa 108 ettari, usa moduli su inseguitori a due vele, e si integra con aziende agricole e zootecniche. Prevede colture di foraggio, soia e grano, 100 arnie per miele e un allevamento elicicolo.
Le contestazioni riguardavano l’ammissibilità delle opere di connessione, la mancanza di un’analisi delle alternative e il possibile conflitto con il valore agricolo e paesaggistico dell’area, caratterizzata da terreni risicoli e dalla vicinanza al sistema di Baraggia DOP. Il Tar ha ritenuto infondate le cuestioni, ricordando che l’analisi delle opere di connessione era già stata trattata in precedenti procedure VIA e che le valutazioni presentate erano adeguate.
Per quanto riguarda le alternative, la normativa richiede l’esame di opzioni ragionevoli senza imporre necessariamente siti completamente diversi. Il Tar richiama orientamenti recenti sul fatto che lo studio di impatto non deve considerare necessariamente alternative situate in contesti differenti, se la scelta è giustificata.
Il bilanciamento tra tutela del territorio e sviluppo delle FER è inquadrato nel principio sovranazionale di massima diffusione delle energie rinnovabili, richiamato dal Dlgs 190/2024, che guida le decisioni nei casi di progetti su aree idonee.
Le aree idonee hanno un ruolo centrale: quando un impianto ricade in un’area idonea ex lege, si configura un favore che porta procedure semplificate e una diversa gestione da parte delle amministrazioni. La sentenza conferma questa centralità e richiama altre pronunce dove la classificazione di pregio non basta a evitare un impianto se è idoneo ex lege, purché le motivazioni contrarie siano rigorose.
Infine, l’aspetto agrivoltaico è centrale: l’intervento è descritto come integrazione tra produzione energetica e attività agricole. Le Linee guida ministeriali del 2022 non vincolano direttamente la legittimità, ma la sentenza segnala che il progetto rispetta i requisiti tecnici e agronomici; non risultano coltivazioni DOP sui terreni interessati, e anche se tali superfici fossero considerate agricole di pregio, prevale l’interesse alla crescita della generazione rinnovabile in area idonea e nel contesto della transizione energetica.