Impianti fotovoltaici nei centri storici: nuove norme e semplificazioni
giovedì 18 dicembre 2025
Con l’entrata in vigore del dl 175/2025 e del correttivo dl 178/2025, l’installazione di pannelli sui tetti dei centri storici potrebbe diventare più agevole. Le opere rientrano tra le aree considerate idonee, e i divieti comunali si indeboliscono. Il parere della Soprintendenza resta non vincolante salvo vincoli diretti su beni.
Cosa cambia per i centri storici. La norma definisce aree idonee come edifici e superfici esterne pertinenziali, indipendentemente dalla zona urbanistica (centro storico, completamento o residenziale). Gli interventi in aree idonee devono essere non contrastanti con gli strumenti urbanistici e compatibili con i regolamenti vigenti. Per i tetti, valgono le condizioni dell’Allegato A del Testo unico: impianti solari fotovoltaici, fino a 12 MW, integrati su coperture esistenti o pertinenze, con la stessa inclinazione e orientamento della falda, senza modifiche della sagoma, e superficie non superiore a quella della copertura. Di conseguenza, regolamenti edilizi comunali che vietano in modo generale i PV nel centro storico non sono più applicabili.
La Soprintendenza ha un ruolo ridimensionato: non è obbligatoria l’autorizzazione paesaggistica per interventi in aree idonee, ma resta un parere obbligatorio e non vincolante. Se il parere tarda, l’amministrazione può proseguire l’iter. Un avvocato esperto commenta che “non vincolante” non significa inutile: l’amministrazione decide quali valutazioni seguire. Restano escluse aree o beni vincolati direttamente o di particolare pregio.
Il nuovo quadro è entrato in vigore con il dl 178/2025 l’11 dicembre 2025. Per procedimenti avviati prima, resta valida la disciplina precedente, salvo richiesta di applicazione delle nuove norme.
Firenze muove i primi passi. A Firenze, tre consiglieri comunali hanno chiesto all’amministrazione di aggiornare gli strumenti urbanistici per allinearsi alle nuove norme. In città, dove il divieto nell’area UNESCO è stato applicato, si riconosce che tali limitazioni ostacolano la transizione ecologica e la tutela del patrimonio non deve impedire la stagione delle energie rinnovabili.