• Fotovoltaico, reddito e IMU: criteri tecnici al centro della tassazione

    sabato 21 febbraio 2026

    Negli ultimi anni il fotovoltaico è diventato uno snodo centrale delle politiche energetiche, generando necessità di coordinamento tra disciplina fiscale, criteri tecnici e norme catastali.

    La Legge di Bilancio 2026 chiarisce quando la produzione di energia da fotovoltaico resta reddito agrario o passa alle regole ordinarie del reddito d’impresa. La produzione e cessione di energia è attività agricola connessa entro 260.000 kWh annui. Oltre tale soglia, i regimi forfettari sono progressivamente limitati, in particolare per impianti a terra. Il DL 63/2024 ha escluso la tassazione forfettaria sulla quota eccedente i 260.000 kWh per impianti a terra entrati in esercizio dopo il 31 dicembre 2025, imponendo l’applicazione dei criteri ordinari. La Legge di Bilancio 2026 precisa che il discrimine temporale va individuato in base all’effettivo completamento dell’impianto, come risulta dalla registrazione nel sistema GAUDÌ. La registrazione come “realizzato” diventa quindi decisiva ai fini fiscali; GAUDÌ funge da raccordo tra norme energetiche e tributarie, riducendo incertezze e richiedendo un’attenzione peculiare agli adempimenti documentali.

    Quanto agli impianti fotovoltaici sui capannoni industriali, la giurisprudenza (Milano 5245/2025) ha chiarito che se l’impianto è integrato nel tetto e serve all’attività produttiva, non costituisce un bene immobile autonomo per l’IMU. In assenza di autonomia funzionale, reddituale e catastale, i pannelli sono elementi accessori del fabbricato e non danno luogo a un presupposto impositivo distinto, salvo casi di autonoma classificazione o incremento della rendita. Ciò si allinea al principio costituzionale secondo cui l’imposta immobiliare richiede un cespite con rilevanza economica autonoma.

    In sintesi, le evoluzioni normative e giurisprudenziali privilegiano criteri sostanziali e verificabili, legando il trattamento fiscale agli elementi tecnici e funzionali degli impianti. Per l’agricoltura conta la registrazione GAUDÌ; per l’industria, l’assenza di autonomia catastale è decisiva. Gli operatori devono monitorare con attenzione gli aspetti tecnici, amministrativi e fiscali per definire correttamente il regime applicabile.