• Fotovoltaico galleggiante e agricoltura: una nuova frontiera normativa e operativa

    giovedì 30 ottobre 2025

    Il tema è complesso e multidimensionale. Il webinar Assistal del 28 ottobre ha evidenziato come il quadro normativo vari per territorio e possa essere difficile rimanere aggiornati. Da una parte la Pac sostiene l’agricoltura multifunzionale e la generazione di energia rinnovabile; dall’altra l’acqua resta un bene pubblico soggetto a concessione.

    Tre condizioni chiave emerse dagli interventi: 1) la funzione irrigua deve rimanere intatta, senza compromettere l’uso agricolo; 2) devono esserci reversibilità delle opere FV, con garanzie economiche e piani di ripristino; 3) l’impianto deve essere ambientalmente compatibile e rispettare lo stato ecologico. Artificialmente, l’energia generata deve essere primaria per l’autoconsumo dell’azienda agricola e solo marginalmente vendibile in rete, secondo l’articolo 2135 del codice civile.

    Le superfici interessate includono laghetti o invasi irrigui su fondi privati, bacini consortili o di enti di bonifica, dighe e serbatoi pubblici, cave dismesse rinaturalizzate e corsi d’acqua naturali. In alcuni casi si citano laghetti di pesca sportiva come potenziali opportunità di FV galleggiante.

    L’uso del FV su bacini idrici richiede una stretta cooperazione tra piano concessorio e piano agrario. Esistono due scenari principali: 1) impianto su invaso all’interno di terreno privato, che può configurarsi come risorsa aziendale; 2) bacini di derivazione o invasi consortili, dove la FV rappresenta occupazione del demanio idrico e richiede un titolo concessorio o uso temporaneo. In quest’ultimo caso serve una verifica di compatibilità ambientale e una coordinazione tra autorizzazioni idrauliche e agrarie (Via/Vinca).

    Non basta che l’invaso sia situato in fondo agricolo: è cruciale la disponibilità giuridica e funzionale della struttura idrica come risorsa produttiva e la coerenza tra concessione e uso agricolo-energetico, con eventuali nuove forme di concessione d’uso per bacini pubblici.

    La giurisprudenza sul FV galleggiante è scarsa; invece, i principi dell’agrivoltaico offrono riferimenti utili sulla compatibilità agricola e sulla proporzione funzionale. Un impianto deve dimensionarsi al fabbisogno energetico senza ridurre la capacità irrigua né ostacolare l’accesso e la manutenzione delle opere idrauliche. Non esistono soglie nazionali vincolanti: la valutazione è caso per caso, e prassi comuni stimano circa 30-50% come livello non vincolante.

    La conclusione è che il FV galleggiante rappresenta una frontiera di multifunzionalità tra agricoltura, ambiente ed energia. Si propone una Carta dell’agroenergia dell’acqua per creare un ordinamento nazionale unitario, con linee guida tecniche, standard minimi e definizioni condivise. I costi di documentazione autorizzativa sono rilevanti, ma i benefici ambientali includono biodiversità e minore evaporazione, secondo ENEA. La recente esperienza Fer 2 mostra l’urgenza di sviluppare questa soluzione, avendo ammissione limitata e una domanda molto superiore all’offerta.