• Fotovoltaico e Solar Belt: Conformità Urbanistica Necessaria

    giovedì 17 aprile 2025

    Il Tar Friuli Venezia Giulia ha stabilito che la realizzazione di impianti fotovoltaici, pur in aree agricole definite idonee dalla normativa nazionale (Solar Belt), richiede comunque il rispetto delle normative edilizie e urbanistiche locali.

    La sentenza riguarda un progetto di impianto fotovoltaico a Udine, respinto dal Comune per presunta non conformità con le normative regionali e il Piano di gestione del rischio alluvioni, trovandosi in zona parco e a rischio idraulico.

    Secondo la società ricorrente, l'articolo 20, comma 8, lettera c-ter, punto 1 del D.lgs. 199/2021, relativo alla Solar Belt, supererebbe gli ostacoli urbanistici, rendendo le aree agricole automaticamente idonee per gli impianti fotovoltaici, indipendentemente dai piani urbanistici.

    Il Tar ha respinto questa interpretazione, chiarendo che la conformità urbanistica non è automatica, ma deve essere verificata caso per caso, dimostrando la conformità del progetto alle normative locali.

    La norma sulla Solar Belt indica che le aree agricole specificate sono idonee, ma solo nel rispetto delle normative urbanistiche ed edilizie locali. La destinazione agricola non esclude automaticamente l'installazione di impianti fotovoltaici, ma non garantisce una automatica conformità urbanistica.

    Nel caso specifico, il Comune ha respinto il progetto non per la destinazione agricola dell'area, ma per la sua incompatibilità con le normative urbanistiche locali relative al Parco del Torre e alle zone a rischio idraulico.

    In conclusione, la sentenza del Tar sottolinea l'importanza di verificare la conformità di ogni progetto fotovoltaico, anche in aree considerate idonee ex lege, con le specifiche normative urbanistiche e edilizie del territorio interessato. La Solar Belt non garantisce un'autorizzazione automatica.