Extraprofitti: nuove questioni UE spuntano dai margini italiani
venerdì 8 maggio 2026
La Corte di Giustizia europea non chiude la vicenda degli extraprofitti: il Consiglio di Stato ha emesso quattro ordinanze (3549-3552) il 6 maggio rilanciando la richiesta di chiarimenti sull’articolo 15-bis del DL 4/2022. Tale norma prevede un meccanismo di compensazione a due vie per intercettare gli extraprofitti generati durante la crisi energetica, applicato a impianti rinnovabili sopra determinate soglie di potenza e attivi in periodi specifici.
Secondo la sentenza CJEU del 22 gennaio 2026, la norma è compatibile, ma rimane il vincolo per i giudici nazionali di verificare la reale copertura di costi e investimenti sostenuti. Dopo la decisione, il GSE ha inviato comunicazioni ai produttori con chiarimenti operativi sull’attuazione della normativa e ha valutato ipotesi come la rateizzazione degli importi o la decurtazione di future incentivazioni per la riscossione.
Il CdS ha respinto la richiesta di GSE e ARERA di ritirare l’istanza pregiudiziale e continua a rinviare l’articolo 15-bis alla Corte di Lussemburgo per accertare ulteriori profili: la garanzia di margini minimi di profitto, la legittimità di un prelievo basato sui ricavi lordi (metodo tabellare) rispetto agli utili reali, la differenziazione tra tecnologie e la destinazione del gettito, che potrebbe non essere solo a favore dei consumatori vulnerabili.
Secondo gli studi legali intervistati, la sentenza non chiarisce se il regolamento europeo del 2022 sul tetto ai ricavi possa avere effetto retroattivo sulle misure nazionali precedenti e non risolve l’incertezza sulle modalità di calcolo dei ricavi eccedenti. Restano dubbi sull’interpretazione del diritto UE in relazione a una disciplina nazionale che imponga un tetto ai ricavi nel mercato all’ingrosso dell’energia.
Per gli operatori energetici la situazione resta incerta: permangono dubbi sulla legittimità del meccanismo italiano e sulla concreta applicazione di eventuali strumenti di recupero degli extraprofitti. Le quattro ordinanze del CdS ribadiscono la necessità di ulteriori chiarimenti da parte della Corte di Lussemburgo.