Deroga per FV a terra e Cer: condizioni e severità della prova
giovedì 15 ottobre 2026
La normativa permette l’installazione di impianti fotovoltaici a terra in aree agricole solo se finalizzati alla costituzione di una comunità energetica rinnovabile, come previsto dall’art. 20, comma 1‑bis, D.lgs. 199/2021 e dall’art. 11‑bis, comma 2, D.lgs. 190/2024.
La sentenza del Tar Veneto n. 1938/2026 esamina un diniego del Comune di Padova per un impianto in zona agricola, valutando se sussistano le condizioni per una deroga in base al piano urbanistico degli interventi.
La ricorrente sostiene di essere produttrice terza di una Cer costituenda, citando l’art. 31, comma 2, lett. a), D.lgs. 199/2021 e l’art. 3.4 del Testo integrato autoconsumo diffuso, sostenendo che la produzione sia nella disponibilità della Cer per l’energia condivisa.
L’Amministrazione ha contestato la mancanza di prove concrete di destinazione effettiva a Cer: la società ha presentato solo una dichiarazione unilaterale di adesione a una Cer non identificata, senza alcuna convenzione, accordo o atto vincolante.
Il Tar stabilisce che la deroga al divieto di FV a terra è valida solo se l’impianto è concretamente finalizzato all’inserimento in una Cer effettiva, non a una prospettiva futura non vincolante. Questo requisito vale per qualsiasi suolo agricolo soggetto al divieto di FV a terra.