• Chiarezza sul frazionamento di impianti fotovoltaici: criteri e limiti giurisprudenziali

    mercoledì 29 aprile 2026

    Due pronunce della giustizia amministrativa fanno chiarezza sul perimetro dell’artato frazionamento degli impianti fotovoltaici, inteso come scomposizione artificiosa di un progetto in iniziative più piccole per ottenere un vantaggio. Il Tar Lazio indica quali elementi servono per distinguere tra frazionamento leale ed elusivo, sottolineando la necessità di accertamenti concreti e non solo di indizi formali.

    Nel caso Tar Lazio n. 7600/2026, il Tar ha parzialmente accolto il ricorso contro la rideterminazione della tariffa IV Conto Energia da parte del GSE. Non basta la contiguità catastale storica o la semplice riconducibilità degli impianti: serve un quadro indiziario grave, preciso e concordante. Occorre dimostrare elementi strutturali o funzionali condivisi (come cabina di consegna, Pod, misuratore) e verificare la contiguità catastale al momento dell’entrata in esercizio, come previsto dalle regole del IV Conto Energia.

    In particolare, l’articolo 3.8 delle Regole applicative sul IV Conto Energia definisce contigue le particelle catastali fisicamente confinanti o separate solo da una superficie inferiore al 20% della particella maggiore. Nel caso analizzato emergeva una particella di dimensioni superiori al minimo consentito, e la GSE non avrebbe verificato adeguatamente la contiguità al momento dell’entrata in esercizio dell’impianto.

    Il secondo intervento giurisprudenziale rilevante è la sentenza Tar Lazio n. 6351/2026, che riguarda un frazionamento catastale usato per contestare una tariffa del V Conto Energia. Il frazionamento risale al 2011, ben prima dell’entrata in esercizio (2013) e prima del V Conto Energia (2012). Di conseguenza non configura intento elusivo rispetto a un regime incentivante non esistente al momento dell’avvio dell’iniziativa.

    Anche se le particelle erano contigue storicamente, al tempo dell’entrata in esercizio non lo erano più e mancavano elementi strutturali di collegamento tra i due impianti (condivisione del Pod, cabina di consegna o misuratore di scambio). La giurisprudenza non ritiene sufficiente la vicinanza storica o l’identità del tecnico e della sincronia delle pratiche per configurare l’artato frazionamento.

    La dottrina richiama precedenti rilevanti: Consiglio di Stato, sent. n. 2252/2025, che esclude che la semplice condivisione del punto di connessione basti per identificare frazionamento; Tar Lazio, sent. n. 10299/2024, che considera frazionamento non configurabile se gli impianti sono contigui ma tecnicamente autonomi.

    In sintesi, per provare l’artato frazionamento servono elementi concreti di eliminazione dell’unitarietà sostanziale dell’impianto: non basta vicinanza o indizi storici, occorre una dimostrazione oggettiva e affidabile di una gestione frazionata finalizzata a eludere i benefici regolamentari.