• Cave dismesse e fotovoltaico: l’idoneità non elimina l'obbligo di ripristino ambientale

    martedì 17 marzo 2026

    Il ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica chiarisce che dichiarare una cava dismessa come area idonea per installare impianti fotovoltaici non fa sparire l’obbligo di ripristino ambientale. L’aggiornamento normativo si basa sull’articolo 11-bis del d.lgs. 190/2024, modificato dal dl 175/2025, che include tra le aree idonee anche cave e miniere cessate, non recuperate, abbandonate o degradate, nonché le porzioni non più sfruttabili e i bacini. In tali contesti è possibile installare impianti a terra anche se l’area è classificata agricola.

    Questa idoneità non elimina gli obblighi di ripristino ambientale derivanti dalla normativa di settore o dall’autorizzazione mineraria. Se tali obblighi esistono, rimangono. Le modifiche normative rafforzano che la responsabilità ambientale non scompare, ma è incorporata nel titolo autorizzativo dell’impianto fotovoltaico, cioè va disciplinata dall’autorizzazione energetica insieme al recupero ambientale.

    Non c’è conflitto tra la disciplina sulle aree idonee e la normativa regionale sulle attività estrattive: quest’ultima mantiene l’obbligo di ripristino come elemento essenziale del titolo minerario, senza che la qualifica di area idonea per le rinnovabili possa derogare. In prospettiva, questa lettura potrebbe ridurre i contenziosi, chiarendo che valorizzare le cave dismesse a fini energetici resta subordinato agli obblighi di recupero ambientale già previsti.