Blocco all’anticipo delle norme sulle case verdi in Alto Adige
martedì 10 febbraio 2026
Il Tar Bolzano ha respinto l’attuazione anticipata della direttiva UE 2024/1275 sulle cosiddette case verdi, accogliendo il ricorso di Südtirolgas contro il Regolamento di esecuzione in materia di prestazione energetica nell’edilizia. Il provvedimento, approvato dalla Giunta di Bolzano nel 2025, prevedeva requisiti energetici stringenti per edifici esistenti e nuovi e la loro immediata applicazione, non ancora recepita a livello nazionale.
Nel dettaglio, la sentenza riguarda soprattutto l’articolo 4, comma 7, del Regolamento, che imponeva a chi è allacciato al gas di distaccarsi dalla rete e di passare al teleriscaldamento o a una pompa di calore elettrica qualora non si riuscisse a soddisfare almeno il 30% del fabbisogno energetico tramite fonti rinnovabili, o a ridurlo del 25%. Per gli edifici nuovi, l’esclusione dell’opzione gas per il fabbisogno termico era accompagnata dall’imposizione del teleriscaldamento o della pompa di calore se il fabbisogno non fosse coperto al 60% da fonti rinnovabili, senza alcuna analisi costi-benefici o valutazione di fattibilità tecnica.
Secondo i giudici, la Provincia ha esposto i cittadini a un eccesso di potere, violando principi di gradualità, proporzionalità e ragionevolezza, oltre a contrastare con la direttiva europea e l’ordinamento interno. L’attuazione anticipata produceva requisiti minimi di prestazione energetica troppo gravosi, senza una fase istruttoria adeguata né una valutazione delle conseguenze tecnologiche ed economiche o delle alternative meno restrittive.
È stata inoltre sollevata una questione di neutralità tecnologica: se da un lato la decarbonizzazione può giustificare una differenziazione tra tecnologie per obiettivi ambientali, dall’altro regime imposizioni anticipate senza transizione sufficiente rischiano di creare effetti discriminatori e gravosi, soprattutto per la sostituzione della caldaia, senza una fase di confronto su effetti e opportunità alternative.
La sentenza conclude dichiarando illegittime le condizioni imposte dall’anticipo dell’iter normativo: la normativa regionale avrebbe dovuto accompagnarsi a una valutazione preparatoria e a una gradualità piuttosto che imporre subito standard molto rigidi e non supportati da un’analisi approfondita.