• Aree idonee in Toscana: nuove linee guida per rinnovabili e agrivoltaico

    venerdì 19 giugno 2026

    La Toscana presenta una proposta di legge per definire aree idonee alle rinnovabili con l’obiettivo di aggiungere 4,25 GW entro il 2030 rispetto al 2020, mirando anche a traguardi ulteriori e più ambiziosi.

    Sono considerati idonei per FV, agrivoltaico, solare termico, termodinamico ed eolico soprattutto spazi pubblici o già compromessi: demanio e patrimonio regionali, demanio marittimo, immobili pubblici, servizi pubblici locali, interporti, aree industriali e artigianali; sono comprese anche aree destinate a servizi di Cer e all’autoconsumo fino a 2 MW.

    Infrastrutture vicine a rete sono inserite entro 300 metri, con limiti: l’idoneità decade se l’impianto supera 1 MW e si trova entro 150 metri da un edificio residenziale. Sono inclusi anche spazi interni agli impianti sportivi non destinati direttamente all’attività sportiva, verde pubblico attrezzato con assenso comunale e aree entro 200 metri dai siti di bonifica.

    Restano escluse le aree vincolate dal Codice dei beni culturali e del paesaggio, con fasce di rispetto: 500 metri per FV, solare termico, agricivoltaico; 3 km per l’eolico.

    Per l’agrivoltaico, le aree agricole sono idonee solo se l’istanza è presentata da imprenditori agricoli e se l’impianto mantiene la continuità delle attività agricole, dimostrata da una relazione sulla produzione attesa e da un programma aziendale pluriennale di miglioramento ambientale. La potenza non può superare 35 MW, salvo casi in cui l’impianto è in proprietà pubblica.

    Soglie Sau e ruolo dei Comuni: se l’occupazione supera l’1% della Sau regionale (3% a livello comunale), l’area perde la qualifica di idonea, salvo terreni agricoli abbandonati. I Comuni possono proporre di innalzare la soglia al 10%, mediante una successiva legge regionale con allegato cartografico; entro 180 giorni dalla entrata in vigore, trasmettono gli atti e possono concordare trasferimenti statistici tra Comuni confinanti o appartenenti alla stessa provincia.

    Per il fotovoltaico flottante, l’idoneità vale su bacini non tutelati, non oltre il 60% della superficie interessata. L’idroelettrico è idoneo fuori dalle aree tutelate e protette; se all’interno di alvei, va integrato senza compromettere la funzione idraulica.

    C’è un principio di non concentrazione: ogni impianto Fer genera una fascia di rispetto in cui decade la qualifica di area idonea regionale: 100 m tra 500 kW-1 MW, 150 m tra 1-5 MW, 200 m oltre 5 MW.

    Per gli accumuli elettrochimici, è prevista una distanza minima di 150 metri dalle superfici boscate.

    Compensazioni: per impianti oltre 1 MW soggetti a Pas, il piano di compensazione comunale vale dall’1% al 3% del valore economico della produzione; per autorizzazione unica regionale, la quota è 4% (3% comunale e 1% regionale). I procedimenti in corso restano disciplinati dalle norme vigenti al momento della domanda; chi lo desidera può applicare la nuova legge entro 60 giorni. Il monitoraggio è annuale: entro il 30 giugno la Giunta aggiorna i dati e, se serve, avvia un Tavolo di governance con Anci Toscana e Upi Toscana per eventuali revisioni della soglia Sau.