Aree idonee e Solar Belt: la normativa statale prevale sulle scelte comunali
lunedì 1 giugno 2026
Una sentenza del Tar Toscana chiarisce che l’individuazione delle aree idonee per fonti rinnovabili è definita dalla legge e non può essere modificata o ostacolata da strumenti urbanistici locali. La disciplina statale prevale sulle regole pianificatorie dei comuni.
Le cabine primarie di trasformazione da alta a media tensione (AT/MT) sono considerate impianti industriali ai sensi della normativa italiana. Per questa ragione, le zone agricole entro 500 metri da tali cabine rientrano automaticamente tra le aree idonee della cosiddetta Solar Belt, con effetto vincolante a livello regionale e nazionale.
Nel caso esaminato dal Tar di Manciano, una società ha ottenuto l’accoglimento del ricorso contro il rifiuto della Pas (Procedura abilitativa semplificata) per un impianto fotovoltaico a terra da 4,5 MW su terreni prevalentemente agricoli. Il Comune aveva negato l’intervento citando incompatibilità urbanistica e la mancanza di qualificazione ope legis dell’area idonea.
I giudici di primo grado hanno ritenuto che la cabina primaria possa essere considerata un impianto industriale, poiché è un complesso tecnologico stabile adibito permanentemente all’esercizio della trasformazione e gestione dell’energia elettrica. Tale funzione industriale può sussistere anche senza produzione diretta o emissioni, in linea con l’interpretazione prevista dalla normativa sulle aree idonee.
La sentenza sottolinea che la copertura normativa sulle aree idonee, prevista dall’art. 20 del D.lgs. 199/2021, mira a concentrare gli impianti rinnovabili in aree già infrastrutturate. Per impianti fotovoltaici sotto i 12 MW localizzati in aree idonee ex lege, la Pas rappresenta il regime autorizzativo ordinario e la compatibilità urbanistica è automaticamente neutralizzata dagli ordinamenti, secondo l’art. 8, comma 2 del D.lgs. 190/2024.
In generale, i Comuni non possono utilizzare strumenti urbanistici per introdurre provvedimenti generali di divieto o ostacolare indirettamente la realizzazione degli impianti. La sentenza conferma che la normativa statale ha carattere vincolante e bilancia tutela del territorio con sviluppo delle energie rinnovabili.