• Aree idonee e agrivoltaico: una decisione che s’indebolisce il veto paesaggistico

    lunedì 6 luglio 2026

    La sentenza del Tar Lazio n. 11395/2026 annulla il diniego del Comune di Anguillara Sabazia a una procedura abilitativa semplificata per un impianto agrivoltaico avanzato. La Corte precisa che, pur necessaria, la valutazione del Paesaggio non è automatismo di approvazione in aree idonee; serve una motivazione specifica che contemperi paesaggio e produzione di energia rinnovabile.

    Il parere della Soprintendenza ha rilievo, ma non è vincolante. Il Comune deve valutarlo caso per caso e decidere se la tutela del paesaggio prevalga sull’interesse alla produzione di energia. La normativa di riferimento distingue la idoneità delle aree dal semplice assenso automatico, pur mantenendo l’obbligo di considerare i vincoli paesaggistici nel procedimento.

    Nel caso, la società Nuove Iniziative in Agricoltura ha presentato un progetto di agrivoltaico avanzato; il Comune aveva negato la Pas e aveva emesso un primo diniego, censurato dal Tar per mancanza di motivazione ostativa. Successivamente è stato adottato un nuovo diniego, contro il quale è stato impugnato il provvedimento e i pareri della Soprintendenza, della Regione Lazio e del Ptpr.

    Il sito ricade tra le aree idonee ex art. 20 del dlgs 199/2021, cioè aree agricole entro 500 metri da impianti industriali. L’idoneità era sostenuta dalla ricorrente e dalla Regione; Comune e MiC non hanno fornito una motivazione convincente per negare.

    La norma nazionale non viene superata dal Ptpr: il parere paesaggistico non è vincolante, ma i vincoli e le previsioni del Ptpr restano nel procedimento e non costituiscono automatismi. Il Comune può giungere a un nuovo diniego solo motivandolo adeguatamente in relazione al progetto specifico e agli interessi pubblici coinvolti.

    L’impianto agrivoltaico non è automaticamente incompatibile con le regole del Ptpr; i motivi di ricorso ritenuti fondati includono la mancata trasmissione delle osservazioni al momento della conferenza di servizi e una lettura poco chiara della legge regionale Lazio 38/1999. Tuttavia, non si può adottare una lettura generalizzata che vieti Fer in aree agricole.

    Il provvedimento è annullato. Il Comune dovrà rideterminarsi entro 60 giorni dalla pubblicazione della sentenza.