Agrivoltaico e Biogas: Novità sulla Tassazione
martedì 11 marzo 2025
L'Agenzia delle Entrate ha chiarito la tassazione dell'energia prodotta da impianti agrivoltaici. Fino a 260.000 kWh annui, l'energia è considerata reddito agrario. Oltre questa soglia, si applica un'aliquota forfetaria del 25%, ma solo se sono rispettati specifici requisiti di connessione tra l'impianto e l'attività agricola. Questi requisiti includono l'integrazione architettonica dell'impianto in strutture aziendali esistenti, un volume d'affari agricolo superiore a quello derivante dalla vendita di energia solare eccedente i 260.000 kWh, o il possesso di almeno un ettaro di terreno coltivato per ogni 10 kW di potenza installata oltre il limite, fino a un massimo di 1 MW.
In mancanza di questi requisiti, l'energia prodotta oltre i 260.000 kWh sarà tassata con il regime ordinario del reddito d'impresa. Per determinare il rispetto del secondo requisito, si considera il volume d'affari complessivo da tutti gli impianti fotovoltaici dell'imprenditore.
Per quanto riguarda il biogas, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che la quota incentivante non è tassabile. Questo significa che la tassazione si applica solo alla parte di ricavo derivante dalla valorizzazione dell'energia ceduta. Questa precisazione risolve una questione di lunga data, consentendo alle imprese del settore di affrontare con maggiore serenità gli investimenti futuri. La quota incentivante per il biogas è quindi esclusa dalla tassazione, ponendo fine a contenziosi pregressi.