Agrivoltaico: chiarezza normativa e nuove linee per la continuità agricola
lunedì 26 gennaio 2026
La conversione del Dl 175/2025 definisce l'agrivoltaico come un impianto fotovoltaico che mantiene la continuità delle attività agricole e pastorali sul sito. La definizione è ora scritta nella legge, eliminando interpretazioni rigide che richiedevano altezze fisse e soluzioni interfilari. Le differenze tra impianti ‘standard’ e ‘avanzati’ erano nate per incentivazioni, non per autorizzazioni; ora l’altezza è uno strumento utile e non un requisito ontologico.
Aree idonee e flessibilità: dove è ammesso il fotovoltaico a terra, può esserci anche agrivoltaico senza necessariamente prevedere la sopraelevazione. La sopraelevazione resta una scelta soprattutto in aree non idonee, utile a dimostrare la continuità agricola. L’altezza va calibrata alle colture e al pascolo, non fissata a priori.
Continuità agricola: per qualificarsi agrivoltaico serve una dichiarazione asseverata di un professionista che attesti l’idoneità a conservare almeno l’80% della produzione lorda vendibile. Sono previste sanzioni (1.000-100.000 euro) e controlli nei cinque anni successivi all’esercizio. La continuità non significa proseguire identiche colture, ma mantenere attività agricole dello stesso genere, anche se dati storici sono limitati.
Controlli e sviluppo: i controlli saranno nei cinque anni successivi e potrebbero essere interpretati in modo formale. Il modello di controllo del bando Agrivoltaico Pnrr del Gse è considerato più efficace: si lascia esprimere l’impianto, poi si richiede adempimento, infine si applicano le sanzioni.
Riferimenti PAC e gestione del pregresso: in Campania la continuità significa attività agricola o zootecnica per tutta la vita dell’impianto, con relazioni annuali. In PAC, la continuità è mantenere il terreno in buone condizioni agronomiche e ambientali, indipendentemente dalla coltura. Le buone pratiche agronomiche servono come benchmark per l’80% del PLV, favorendo un’integrazione reale tra energia e agricoltura.
Note finali: la disciplina transitoria introdotta dal Senato non si applica alle procedure in corso, utile per i futuri progetti ma un limite per i pendenti. La gestione del pregresso resta una sfida. Si segnala l’arbitrato, poco usato in Italia, come possibile strumento di risoluzione di conflitti sugli impatti cumulativi.