• Accumuli e terreni agricoli: cosa stabilisce il Tar Marche

    martedì 20 ottobre 2026

    Una sentenza del Tar Marche chiarisce che l’art. 11-bis del D.lgs. 190/2024, che limita gli impianti fotovoltaici a terra nelle aree agricole, non riguarda gli accumuli elettrochimici. FV e storage hanno caratteristiche diverse e occupano il suolo in modo diverso; la classificazione agricola di un terreno non basta da sola a vietare un sistema di accumulo: occorre valutarlo secondo la normativa applicabile e le specifiche tecniche.

    Nel caso, una società ha ottenuto il diniego comunale per un accumulo stand-alone da 9,9 MW. Il Tar ha annullato il diniego e ordinato al Comune di riavviare il procedimento, consentendo all’operatore di presentare documentazione integrativa. Se l’esito è favorevole, il procedimento deve chiudersi in tempo utile per permettere la partecipazione alla prima asta Macse di Terna prevista per novembre 2026.

    La sentenza richiama anche l’aspetto fiscale: l’occupazione del suolo e la funzione dell’impianto influenzano l’IVA sull’acquisto dell’accumulo. Secondo l’Agenzia delle Entrate, l’accumulatore è un’infrastruttura collegata al FV ma tecnicamente distinta dall’impianto di produzione; non si qualifica come componente finito dell’impianto FV, e l’aliquota IVA va applicata secondo regole ordinarie piuttosto che automaticamente al 10%.

    Pas e disponibilità dei terreni: ai sensi dell’art. 8 del D.lgs. 190/2024, il proponente non deve essere proprietario al momento della domanda. Un contratto di opzione è considerato sufficiente a dimostrare la disponibilità, seppure con proroghe e successivi preliminari. Questa interpretazione amplia quanto deciso dal Tar Veneto (sent. 650/2026).

    La sentenza del Tar Marche offre indicazioni utili per future valutazioni di progetti di accumulo: distinguere tra FV e storage, verificare la disponibilità del terreno con strumenti contrattuali adeguati e considerare gli aspetti fiscali fin dall’inizio per non compromettere tempi e gare.