• Abruzzo definisce aree idonee alle rinnovabili e avvia il monitoraggio

    lunedì 18 maggio 2026

    In Abruzzo è entrata in vigore la legge regionale n. 9 del 7 maggio 2026, che individua le aree idonee per installare impianti a fonti rinnovabili. Il testo, pubblicato sul Bollettino Ufficiale n. 19/2026, arriva con modifiche rispetto al progetto presentato a marzo e si coordina con le norme nazionali contenute nel DL 175/2025 e nel D.lgs. 190/2024, recentemente aggiornato dal Parlamento.

    La novità principale è l’articolo sul monitoraggio degli impianti (art. 4), ora parte integrante della legge. Entro il 30 giugno di ogni anno, la Giunta presenta alla Commissione competente e al Comitato per la Legislazione un rapporto che contiene dati sulla potenza installata, la produzione di energia, le autorizzazioni rilasciate o in istruttoria, e un confronto tra la superficie agricola utilizzata (Sau) a livello regionale e le superfici agricole interessate dagli impianti rinnovabili.

    La finalità della legge è promuovere una conversione energetica giusta, inclusiva e socialmente equa, mirata alla neutralità climatica entro il 2050 e all’eliminazione della dipendenza dalle fonti fossili, escludendo il nucleare. Viene favorita una più ampia diffusione delle rinnovabili, bilanciando tutela del patrimonio culturale e paesaggistico, risorse naturali e caratteristiche agricole del territorio.

    Per quanto riguarda le aree idonee, l’art. 2 introduce novità per i fotovoltaici: tre nuovi punti (5, 6, 7) che includono edifici e superfici esterne pertinenti, parcheggi coperti, e impianti ricadenti nel perimetro del servizio idrico integrato; è prevista anche l’idoneità all’interno di porti e interporti (lettera h). L’idoneità vale anche in Natura 2000 e nelle zone protette UNESCO, limitatamente agli interventi previsti dall’Allegato A del D.lgs. 190/2024; è stata eliminata la menzione alle zone umide Ramsar.

    Sono previste eccezioni all’idoneità: tra queste rientra l’operatività del Piano di azione per la tutela dell’orso marsicano (Patom). Altre esclusioni includono beni tutelati dal Codice dei beni culturali e del paesaggio, fasce di rispetto di 3 km per l’eolico e 500 metri per il fotovoltaico, l’ex alveo del lago Fucino, e alcune colture permanenti (vigneti, frutteti, tartufaie e oliveti oltre determinate soglie).

    La disposizione transitoria resta invariata: le procedure pendenti restano regolamentate dalla norma previgente (art. 5) e si applica la disciplina delle aree idonee vigente prima della legge.

    Tra le aree già considerate idonee nel testo precedente rimangono: cave, miniere, discariche; terreni non agricoli destinati a impianti fotovoltaici per una comunità energetica o autoconsumo (fino a 1 MW); installazioni vicino a stabilimenti industriali; aree industriali/stradali; e aree per biometano entro 500 metri da impianti o zone industriali, comprese autostrade, con possibilità di impianti all’interno di stabilimenti e siti industriali.