Aggiornamenti sul Decreto Infrastrutture: Nessuna Novità Rilevante per le Rinnovabili
martedì 8 luglio 2025
Il Decreto Infrastrutture, in discussione alla Camera, non ha subito modifiche significative per quanto riguarda le energie rinnovabili e le procedure di autorizzazione. Le commissioni competenti hanno approvato il testo senza ampliare le zone di accelerazione per le rinnovabili né apportare modifiche sostanziali alle procedure di valutazione. Il governo ha posto la questione di fiducia, accelerando l'iter legislativo. Il passaggio successivo sarà al Senato, con l'obiettivo di completare la conversione entro il 20 luglio.
Durante i lavori delle commissioni è stato ritirato un emendamento che mirava a risolvere un problema legato al Testo Unico sulle rinnovabili, eliminando la possibilità per le amministrazioni di bloccare progetti anche in assenza di pareri vincolanti. Questo emendamento, sostenuto da alcune associazioni del settore, è stato respinto dai relatori. Anche altri emendamenti volti ad ampliare le zone di accelerazione per le rinnovabili sono stati respinti.
Sono stati approvati alcuni emendamenti di minore rilevanza, tra cui lo slittamento di un anno del divieto di circolazione per i veicoli diesel Euro 5 in alcune regioni del Nord Italia. Si prevede inoltre che le limitazioni al traffico vengano applicate prioritariamente nelle aree urbane dei comuni con più di 100.000 abitanti. Il Ministro Salvini ha espresso soddisfazione per questa misura, sottolineando la possibilità per le Regioni di derogare alle limitazioni dopo il 1° ottobre 2026.
Un altro emendamento approvato prevede l'esclusione dalla valutazione di impatto ambientale per i progetti mirati alla difesa nazionale, valutando le specifiche di ogni singola iniziativa. Questa decisione ha suscitato critiche, con preoccupazioni riguardo alla possibilità di bypassare le valutazioni ambientali per progetti con impatti significativi. Non è ancora chiaro se questa misura si applicherà agli impianti fotovoltaici promossi dal Ministero della Difesa.